
[NOVITA’] Le autonomie regionali: i problemi posti dal contesto istituzionale ed economico
“Le autonomie regionali: i problemi posti dal contesto istituzionale ed
economico”*
di
Giampaolo Rossi
Il dibattito sulla autonomia regionale differenziata è giustamente concentrato sul disegno di legge Calderoli. Le opinioni sono fortemente differenziate: da un lato si sostiene che provocherebbe una forte disuguaglianza fra le varie parti del Paese (“spacca l’Italia”), dall’altro si avverte che, invece, sarebbe positivo per tutti. Nessuna di queste opinioni è confortata da riscontri oggettivi e quindi il confronto resta chiuso nei rispettivi apriorismi. E’ quindi opportuno cercare di ampliare il livello del dibattito e collegarlo ad alcune considerazioni di fondo dalle quali si potrebbero trarre indicazioni concrete e che sono comunque utilizzabili per impostare correttamente il tema.
Il problema delle autonomie, differenziate o meno, non può essere isolato dall’insieme del contesto istituzionale, economico e sociale nel quale si colloca.
In particolare, tale contesto è rilevante per i seguenti profili:
1) le implicazioni connesse all’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea,
2) il problema complessivo dell’uguaglianza fra le varie parti del Paese,
3) la questione della chiarezza delle competenze anche ai fini della imputazione delle responsabilità.
1) Nella distribuzione delle competenze fra Stato e regioni non si può non tener conto del fatto che l’Italia è uno Stato membro di una Unione di Stati. Ciò è rilevante sotto vari profili:
alcuni poteri non sono né statali né regionali perché sono esercitati dalla Unione Europea;
la responsabilità nei confronti dell’Unione Europea è dello Stato anche se la competenza nell’ordinamento interno è attribuita alle regioni.
2) Il problema della disuguaglianza fra le diverse zone dell’Italia non è di per se connesso con quello delle competenze delle regioni.
Fatte da 1 a 5 le zone più ricche (1) e più povere (5) dei vari Paesi europei, mentre la Francia sta tutta fra 2 e 4, l’Italia ha, insieme alla Germania e all’Inghilterra, la più vasta zona di 1 e però ha anche la più vasta zona di 5.
Anche nei servizi gestiti in modo uniforme direttamente dallo Stato si registrano livelli di qualità diversi nelle varie zone del Paese. Alcune ricerche empiriche in materia di istruzione hanno dimostrato che un servizio del tutto uguale nell’organizzazione, nelle risorse e nel trattamento del personale ha livelli di efficienza localmente differenziati.
Si può ritenere, ma va dimostrato, che la gestione del servizio da parte della Regione determinerebbe una accentuazione nella apertura della forbice.
Un criterio che potrebbe essere assunto come valido consiste nel ritenere che la forbice possa anche ulteriormente allargarsi ma solo con una maggiore apertura della parte alta e non di quella bassa, che non deve calare e deve anzi innalzarsi.
3) Un argomento che spesso si adduce a favore di un ampliamento delle autonomie regionali è che consentirebbe una più chiara imputazione delle responsabilità politiche. In effetti, mentre per lo Stato e i comuni l’imputazione delle responsabilità è abbastanza agevole, non lo è altrettanto per le regioni perché non hanno la responsabilità piena ed esclusiva delle competenze.
Qui va detto che c’è stato un difetto di impostazione anche da parte della sinistra che voleva le autonomie, dove tra l’altro governava, ma non tollerava le disuguaglianze (come se si potesse essere autonomi di essere uguali!). La definizione del grado di autonomia che si vuole attribuire alle regioni implica l’individuazione di un punto di confine fra i due opposti poli della unità e della differenziazione. Le politiche istituzionali, non riuscendo a scegliere un punto definito, hanno massimizzato sia i profili di unità che quelli della articolazione (se ne ha conferma nell’analisi dei singoli istituti).
Si è creato così un sistema “a responsabilità confuse” e si è cercato di nobilitarlo con formule tratte, impropriamente, dal diritto internazionale, come quella della “leale collaborazione” o quella del “regionalismo cooperativo”.
Altro profilo rilevante in tema di responsabilità è che si ritiene che vi sia, e che debba restare, una sorta di “responsabilità ultima” dello Stato. Se ne è avuta conferma durante la pandemia. Questa “responsabilità ultima” solleva però notevoli problematiche.
Anzitutto, nelle attività prestazionali che comportano organizzazioni complesse il potere sostitutivo incontra notevoli difficoltà di applicazione.
Inoltre, lo Stato si sta progressivamente indebolendo per la progressiva erosione di poteri verso l’alto (organizzazioni sovranazionali, Unione Europea) e verso il basso, sul versante delle autonomie. Se così è non gli si può chiedere di essere sempre pronto a coprire ogni falla.
* Il presente contributo è stato pubblicato su Astrid 15/02/2023 – n. 368 (numero 3/2023)
Gian Candido De Martin
Caro Giampaolo,
ok di massima alle tue osservazioni, salvo qualche approfondimento sul quadro pre/post pandemia, escludendo comunque generiche clausole di supremazia (esplicite o implicite).
Per parte mia aggiungerei – anzi per certi versi premetterei – alcune considerazioni (per lo più) critiche sul ddl Calderoli, che pure nella sua veste finale ha attenuato un pò i nodi di fondo sia di procedure che di contenuto. Io ho infatti forti riserve di metodo e di impostazione sul complessivo processo di attuazione/inattuazione del titolo V, che ho accennato anche in alcuni scritti (ivi compreso quello per la Giornata in onore di Enzo), da ultimo nel convegno allo Sturzo del novembre 2021, pubblicato in un volume de Il Mulino (a cura di N. Antonetti e A. Pajno) che ti giro a parte p.c. In sintesi ritengo che – prima di por mano all’ipotesi di regionalismi differenziati – si debba (finalmente) pensare ad un’attuazione generale/organica delle scelte di sistema del titolo V, specie in ordine al 117 II/p, al 118 e al 119, rimediando anche ai guasti della legge 56/2014. Tutto ciò anche al fine di evitare rischi/tentazioni ricorrenti di regionocentrismo, che l’attuazione del 116 III certamente accentuerebbe. Resta poi aperto il nodo dei privilegi finanziari delle Regioni/Province speciali, in ordine al quale ho profilato già in passato la soluzione di ricomprendere tutte le autonomie territoriali nel disegno del nuovo 119, da considerare principio supremo di garanzia di unità e coesione (nell’accezione a suo tempo proposta da Leopoldo Elia).
Scusami la fretta di queste poche battute.
Un caro saluto,
Gian Candido